(Il testo non riveste carattere di ufficialità)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sezione Prima nelle persone
dei Signori:
Vivenzio
Renato Presidente
Rosati
Stanislao Consigliere, est.
Pupilella
Roberto Consigliere
ha
pronunciato la seguente
sul
ricorso n. 449/96 R.G.R. proposto da … (omissis) …, rappresentati e difesi
dagli avv.ti M. Carosi, S. Granata e M. Cristina Osmo Morris, ed elett.te
dom.ti presso quest'ultima in Genova, via Malta 5/16;
contro
-la
Regione Liguria, in persona del Presidente la Giunta p. t., con l'avv. Barbara
Baroli, elett.te dom.ta negli Uffici dell'Avvocatura Regionale in Genova via
Fieschi n. 15, e
-l'Università
degli Studi di Genova, con l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in
Genova, viale Brigate Partigiane 2,
per
l'annullamento
-del
silenzio/rifiuto formatosi sulla diffida notificata alle Amministrazioni
intimate in data 19 e 22 settenmbre 1995 e, ove occorra,
per
l'accertamento
-dei
diritto dei ricorrenti alla equiparazione tra i ruoli del S.S.N. e quelli del
personale medico universitario segnatamente ai fini dell'applicazione dell'art.
116
d.p.r. 384/90.-
Visti
il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Viste
le controdeduzioni della Regione e dell'Università;
Uditi
alla pubblica udienza del 15.3.2001, relatore il Consigliere Rosati Stanislao,
i procuratori delle parti.-
Ritenuto
e considerato quanto segue:
fatto e
diritto
I ricorrenti sono medici dipendenti dell'Università
di Genova. All'epoca della proposizione del gravame svolgevano con vario stato
giuridico attività assistenziale presso l'A.S.L. - Ospedale S. Martino e
l'Istituto "G. Gaslini". Ciò in forza di apposite convenzioni tra
detti enti e l'Università.
Nel settembre 1995 hanno notificato all'Università e
alla Regione intimate una diffida con la quale ingiungevano la loro
equiparazione economica ai medici del S.S.N. e, in particolare, il
riconoscimento a essi ricorrenti dell'indennità medico-specialistica di cui
all'art. 116 d.p. r. 28.11.1990 n. 384, quanto meno dal 31.10.1990.
Col ricorso hanno contestato il silenzio
inadempimento serbato sulla diffida chiedendo inoltre l'accertamento del loro
diritto alla riferita equiparazione nonché l'applicazione in loro favore
dell'art. 116 cit.
Ai sensi di quest'ultima norma, ".. nei
confronti del personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla
posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale dell'ente, previa
selezione, sia affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo
o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale -
come previsti nell'articolazione interna dei servizi istituzionali dalla
vigente legislazione nazionale o regionale in materia - ovvero lo svolgimento
di particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta
specializzazione, di cui al d.m. previsto dall'art. 5 L. 25.10.1985 n. 595, a
decorrere dall'1.12.1990 l'indennità medico specialistica è rideterminata in L.
3.360.000 annue lorde per i medici a tempo pieno .. e in L. 2.520.000 annue
lorde per i medici a tempo definito .. e l'indennità di dirigenza medica è,
invece, rideterminata in L. 3.400.000".
Ciò premesso va precisato che i ricorrenti non
tendono in realtà a una pronuncia che sancisca la loro piena equiparazione,
anche economica, al personale del S.S.N. Detta equiparazione è infatti già
espressamente sancita dall'art. 120, 2° co.,
d.p.r. 382/1980 e non necessita di ulteriori affermazioni.
Come
emerge, in parte, dallo stesso tenore letterale della domanda giudiziale ma,
soprattutto, dalle affermazioni formulate nel ricorso introduttivo (cfr. a pag.
2) e ribadite nella memoria conclusiva (a pag. 2, 3° cpv.), essi chiedono
l'accertamento del loro diritto a percepire la riferita indennità in quanto è
stata ad essi ".. affidata la responsabilità di un settore o modulo
organizzativo o funzionale".
In proposito va però evidenziato che l'art. 120 cit.
si limita a stabilire il principio che medici ospedalieri e universitari
debbano percepire lo stesso trattamento economico a parità di funzioni. Il che
però non concerne gli emolumenti (e le indennità) corrisposti in ragione di una
differente e specifica prestazione lavorativa.
Ciò vale per tutte le indennità collegate a particolari
impegni di lavoro che esulino dal contenuto dell'ordinaria prestazione e, in
particolare, per l'indennità di cui si tratta che va riconosciuta solo se e in
quanto al sanitario (ospedaliero o universitario) sia stata attribuita la
responsabilità di un modulo con atto formale e, dunque, con chiara esclusione
della possibile rilevanza di uno svolgimento di mansioni di fatto [cfr. T.A.R.
Piemonte nn. 398 del 22.10.98 e 226 del 23.4.96].-
Sotto quest'ultimo profilo però la circostanza dell'affidamento della responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale ai ricorrenti non solo viene recisamente negata dalla Regione ma non risulta un alcun modo provata dai ricorrenti che neppure sostengono di aver partecipato alle necessarie prove selettive, superandole.
La pretesa sostanziale avanzata dagli stessi
dev'essere pertanto giudicata infondata e il ricorso conseguentemente respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
p.q.m.
il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria -Sezione 1°, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 449/96, lo respinge.
Spese
compensate.
Così
deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 15.3.2001,con l'intervento dei
Signori:
Vivenzio
Renato Presidente
Rosati
Stanislao Consigliere est.
Pupilella
Roberto Consigliere
Tribunale
Amministrativo Regionale per la Liguria
Depositato
in Segreteria il 06/06/2001
Il
Segretario Generale (Eugenio
Marcenaro)