(Il testo non riveste carattere di ufficialità)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sezione Prima nelle persone dei Signori:

 

Vivenzio Renato Presidente

Rosati Stanislao Consigliere, est.

Pupilella Roberto Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

 

sul ricorso n. 449/96 R.G.R. proposto da … (omissis) …, rappresentati e difesi dagli avv.ti M. Carosi, S. Granata e M. Cristina Osmo Morris, ed elett.te dom.ti presso quest'ultima in Genova, via Malta 5/16;

 

contro

 

 

-la Regione Liguria, in persona del Presidente la Giunta p. t., con l'avv. Barbara Baroli, elett.te dom.ta negli Uffici dell'Avvocatura Regionale in Genova via Fieschi n. 15, e

-l'Università degli Studi di Genova, con l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane 2,

 

per l'annullamento

 

-del silenzio/rifiuto formatosi sulla diffida notificata alle Amministrazioni intimate in data 19 e 22 settenmbre 1995 e, ove occorra,

 

per l'accertamento

 

-dei diritto dei ricorrenti alla equiparazione tra i ruoli del S.S.N. e quelli del personale medico universitario segnatamente ai fini dell'applicazione dell'art. 116 d.p.r. 384/90.-

 

Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;

 

Viste le controdeduzioni della Regione e dell'Università;

 

Uditi alla pubblica udienza del 15.3.2001, relatore il Consigliere Rosati Stanislao, i procuratori delle parti.-

 

Ritenuto e considerato quanto segue:

fatto e diritto

 

 

  I ricorrenti sono medici dipendenti dell'Università di Genova. All'epoca della proposizione del gravame svolgevano con vario stato giuridico attività assistenziale presso l'A.S.L. - Ospedale S. Martino e l'Istituto "G. Gaslini". Ciò in forza di apposite convenzioni tra detti enti e l'Università.

 

Nel settembre 1995 hanno notificato all'Università e alla Regione intimate una diffida con la quale ingiungevano la loro equiparazione economica ai medici del S.S.N. e, in particolare, il riconoscimento a essi ricorrenti dell'indennità medico-specialistica di cui all'art. 116 d.p. r. 28.11.1990 n. 384, quanto meno dal 31.10.1990.

 

  Col ricorso hanno contestato il silenzio inadempimento serbato sulla diffida chiedendo inoltre l'accertamento del loro diritto alla riferita equiparazione nonché l'applicazione in loro favore dell'art. 116 cit.

 

  Ai sensi di quest'ultima norma, ".. nei confronti del personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale - come previsti nell'articolazione interna dei servizi istituzionali dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia - ovvero lo svolgimento di particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta specializzazione, di cui al d.m. previsto dall'art. 5 L. 25.10.1985 n. 595, a decorrere dall'1.12.1990 l'indennità medico specialistica è rideterminata in L. 3.360.000 annue lorde per i medici a tempo pieno .. e in L. 2.520.000 annue lorde per i medici a tempo definito .. e l'indennità di dirigenza medica è, invece, rideterminata in L. 3.400.000".

 

Ciò premesso va precisato che i ricorrenti non tendono in realtà a una pronuncia che sancisca la loro piena equiparazione, anche economica, al personale del S.S.N. Detta equiparazione è infatti già espressamente sancita dall'art. 120, 2° co.,  d.p.r. 382/1980 e non necessita di ulteriori affermazioni.

 

            Come emerge, in parte, dallo stesso tenore letterale della domanda giudiziale ma, soprattutto, dalle affermazioni formulate nel ricorso introduttivo (cfr. a pag. 2) e ribadite nella memoria conclusiva (a pag. 2, 3° cpv.), essi chiedono l'accertamento del loro diritto a percepire la riferita indennità in quanto è stata ad essi ".. affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale".

 

In proposito va però evidenziato che l'art. 120 cit. si limita a stabilire il principio che medici ospedalieri e universitari debbano percepire lo stesso trattamento economico a parità di funzioni. Il che però non concerne gli emolumenti (e le indennità) corrisposti in ragione di una differente e specifica prestazione lavorativa.

 

Ciò vale per tutte le indennità collegate a particolari impegni di lavoro che esulino dal contenuto dell'ordinaria prestazione e, in particolare, per l'indennità di cui si tratta che va riconosciuta solo se e in quanto al sanitario (ospedaliero o universitario) sia stata attribuita la responsabilità di un modulo con atto formale e, dunque, con chiara esclusione della possibile rilevanza di uno svolgimento di mansioni di fatto [cfr. T.A.R. Piemonte nn. 398 del 22.10.98 e 226 del 23.4.96].-

Sotto quest'ultimo profilo però la circostanza dell'affidamento della responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale ai ricorrenti non solo viene recisamente negata dalla Regione ma non risulta un alcun modo provata dai ricorrenti che neppure sostengono di aver partecipato alle necessarie prove selettive, superandole.

 

  La pretesa sostanziale avanzata dagli stessi dev'essere pertanto giudicata infondata e il ricorso conseguentemente respinto.

 

 

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

 

 

p.q.m.

 

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria -Sezione 1°, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 449/96, lo respinge.

 

Spese compensate.

 

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 15.3.2001,con l'intervento dei Signori:

 

Vivenzio Renato Presidente

 

Rosati Stanislao Consigliere est.

 

Pupilella Roberto Consigliere

 

                  

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

 

Depositato in Segreteria il    06/06/2001

                                                                  

Il Segretario Generale                                (Eugenio Marcenaro)